SQUALIFICATI 

2024 / 2025

 
 

 

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, SORRENTO, TERNANA, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: -

introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,




DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto. SOCIETA' AMMENDA € 2.000,00 ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto; 2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). 42/140




CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord - Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato: 1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 1.000,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).





AMMENDA € 300,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e una cassettiera di un ufficio della società ospitante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 200,00 CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore 42/141 Curva Nord, intonato, all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).





 MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.). RENATE per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto il Team Manager ha dovuto provvedere alla correzione delle distinte di gara con conseguente ingresso sul terreno di gioco dei tesserati con un minuto di ritardo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.). TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).





TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava a gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2024 PESSOTTO VANNI (TRIESTINA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte di quest’ultimi, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria in modo provocatorio. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., 42/142 valutate le modalità complessive della condotta. ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO) A) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive nei loro confronti provocando la reazione degli stessi; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).





ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) BRAGLIA PIERO AMMONIZIONE (III INFR) DI NAPOLI RAFFAELE AMMONIZIONE (II INFR) MODESTO FRANCESCO GAUTIERI CARMINE AMMONIZIONE (I INFR) BIANCOLINO RAFFAELE CAPUANO EZIO MENICHINI LEONARDO ADAMO GIOACCHINO COLLABORATORI ESPULSI (CAMPOBASSO) (CAVESE) (ATALANTA U23) (TARANTO) (AVELLINO) (FOGGIA) (PONTEDERA) (RENATE) SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA BELVISO EMANUELE (FOGGIA) per avere, al termine del primo tempo, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale in quanto si avvicinava a quest’ultimi proferendo nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina 42/143 aggiuntiva). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MUNAO GIUSEPPE (ACR MESSINA) per avere, dopo la realizzazione del goal da parte della propria squadra, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva accesso nel recinto di gioco, nella zona antistante la Curva Ospiti nonostante non fosse inserito in distinta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).






CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ANZELMO DOMENICO NDOJ EMANUELE GALEANDRO ALESSANDRO CALCIATORI NON ESPULSI (ACR MESSINA) (LATINA) (LECCO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) GALLI GIORGIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) MAZZOLO FRANCESCO BOSISIO MARCO CARGNELUTTI RICCARDO LUCIANI ALESSIO (LECCO) (CALDIERO TERME) (CAMPOBASSO) (CROTONE) (FERALPISALO') 42/144

 

 

 

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