SQUALIFICATI 

2024 / 2025

 
 

    

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

 

GARE DEL 10, 11, 12 e 13 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STANTE FRANCESCO (PERGOLETTESE)
per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma senza la possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con il braccio sul viso, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta in assenza della contesa del pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIGONZONI DEL GIOV MICHELE (CAMPOBASSO)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un calcio di media intensità all’altezza della tibia facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

STUCKLER DAVID GHARABAGH (GIANA ERMINIO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo spingeva con forza con due mani all’altezza delle spalle facendolo cadere a terra, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

D’AVINO LUIGI (GUBBIO)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GUARRACINO MARIANO (TARANTO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO)
MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
BASHI ERVIN (PRO PATRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ZOMA MOHAMED ALI (ALBINOLEFFE)
GILLI MATTEO (AREZZO)
TASCONE MATTIA (AUDACE CERIGNOLA)
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
LUCIANI ALESSIO (FERALPISALO')
AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)
LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)
MORUZZI BRANDO (PESCARA)
PELLACANI FILIPPO (PESCARA)
SCACCABAROZZI JACOPO (PONTEDERA)
CASASOLA TIAGO MATIAS (TERNANA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (TRAPANI)
CASTELLANO FABIO (TURRIS)
MANFRIN GIANNI (VIRTUS VERONA)

 

 

 

 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.800,00

FOGGIA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (85% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sei volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 1°, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 1°, al 2° e al 25° minuto del primo tempo, al 47° minuto del secondo tempo e al termine della gara, sette petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al termine della gara, una bottiglietta in plastica semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 4. danneggiato, un seggiolino (bruciandolo) posto nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

AUDACE CERIGNOLA A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, fischiato e intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sette volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3°, al 45°, al 50° e al 94° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti della città dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte in ciascuna delle predette circostanze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

 

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 13°, al 21°, al 28° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, cinque petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, ventisei bicchieri di plastica e tre bottigliette contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

TEAM ALTAMURA per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Tribuna Coperta, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° e al 9° minuto del primo tempo, tre petardi (di cui due di elevata intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (circa sessanta), posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

 

 

 

 


 

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