SQUALIFICATI 

2025 / 2026

 
     

 

 

l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai calciatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROIA FEDERICO (CASERTANA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con la pianta della scarpa all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con la pianta del piede (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il ginocchio dell’avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PATTARELLO EMILIANO (AREZZO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto avvicinatosi a quest’ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BARBINI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAGLINO STEFANO (SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V IN

 

MICELI MIRKO (MONOPOLI)

LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)

AKPA AKPRO JEAN-GUY (PRO VERCELLI)

AURILETTO SIMONE (RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)

MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)

MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)

TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

 

 

 

 

 Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito a dirigenti e allenatori:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

CRIPPA MASSIMO (RENATE) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, e protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

LAURIOLA MATTEO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall’area tecnica e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025

MAVILLA MATTEO ALFREDO (ALCIONE MILANO)

A) per avere, al temine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale lasciava il terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all’Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato il predetto comportamento in quanto, una volta entrati negli spogliatoi, continuava a proferire parole irriguardose nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER 10 GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA

AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto:
1. prima dell’inizio della gara, faceva acceso nel recinto di gioco, sul terreno di gioco e nell’area spogliatoi, prima di prendere posizione in Tribuna;
2. al termine della gara, faceva accesso negli spogliatoi restandovi per oltre un quarto d’ora nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 20/DIV del 25.09.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. che vietano l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per contestarne l’operato e, a gioco fermo, lanciava il pallone in campo in segno di protesta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

QUARESMINI ANDREA (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

CUDINI MIRKO (GIUGLIANO) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione scalciava con violenza un cono che delimitava l’area tecnica.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)

GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire verso una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

 

 

 

l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.300,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi e due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, consistititi nell’aver lanciato:
1. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, provocando una bruciatura alla pista di atletica e un danno ad un cartellone pubblicitario;
2. durante la gara, due petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento della pista di atletica e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un petardo nel24/106recinto di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

 

 

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

ASCOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15°, al 65°, al 67° e al 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

GUBBIO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, esploso nel proprio Settore due petardi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta.

AMMENDA € 100,00

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per24/107fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la modesta entità dei danni provocati, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

 

 

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