SQUALIFICATI |
GARA RIMINI- VIS PESARO DEL 22 NOVEMBRE 2024
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante
dell’AIA Sig. Marco Ravaglioli: P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società VIS PESARO con l'obbligo di disputare una
gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Prato, destinato ai
sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che
l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 6, 7, 8 e 9 DICEMBRE 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CALCIATORI ESPULS
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 1.200,00 CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 6° minuto del primo tempo, all’ 8°, 10°, 12° 13°, 14° e al 35° minuto del secondo tempo, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 4° minuto del primo tempo, al 15° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato al 2°, 15°, 17°, 18°, 19°, 28° e al 32° minuto del primo tempo,
sette petardi sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non stati provocati danni e considerate le misure previste e poste in essere
in AMMENDA € 800,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo
tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze
e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Laterale Lato Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 47° minuto del primo tempo e al 48°
minuto del secondo tempo, due bottigliette d’acqua semivuote nel recinto di
gioco, senza conseguenze; 2. tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre
si trovavano all’interno degli spogliatoi, una dozzina di sostenitori,
tentato di portarsi all’interno del corridoio che conduce agli spogliatoi,
sferrando pugni sulla porta divisoria, prontamente respinti dalle Forze
dell’Ordine; B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore
Tribuna Laterale Lato AMMENDA € 700,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato al 15° e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di forte
entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. AMMENDA € 400,00 AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della partita, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 200,00
FERALPISALO' per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti
dei servizi igienici posti all’interno del Settore loro riservato. Misura
della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata AMMENDA € 150,00 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Ospiti Trevisan. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2024 VRENNA RAFFAELE (CROTONE) A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro, puntando il dito nella sua direzione e proferendo all’indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato; B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione cercava nuovamente di avvicinarsi all’Arbitro senza riuscirci grazie all’intervento di numerosi dirigenti e calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2024 FOGGIA PASQUALE (PESCARA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale). ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR) GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) A) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre percorreva il tragitto fino al tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose; C) per avere, davanti al locale spogliatoio riservato alla Quaterna, reiterato il predetto atteggiamento pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti e un’espressione blasfema ripetuta per tre volte sbattendo con la mano su una porta. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.). |
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