Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30
Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco
e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al
petto, caricando il movimento, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del
gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco, e considerato,
da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in
essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
MUCA ZYLYF (TRENTO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi
dopo aver commesso un fallo lo colpiva con una gomitata di media intensità
alla pancia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato,
da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in
essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale
n.1, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo
colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta del piede, senza
provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutati le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto
con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco
in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i
tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto
con i tacchetti esposti e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
PUCCI DENNY (CASARANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva
parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara
occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SANDRI MATTIA (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara
occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara
occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
NDOJ EMANUELE (ASCOLI)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30
Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 900,00
AUDACE CERIGNOLA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in
quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare;
B) per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto
del primo tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere
della squadra avversaria.
Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 400 per la condotta
sub A) e € 500 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta
sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. e le azioni poste in essere dal delegato
all’evento, finalizzate ad una pronta cessazione della condotta perpetrata
(r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 57° minuto della
gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
VIS PESARO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore
Curva Locali Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un
coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa
due minuti;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali
Tribuna Prato esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di
circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato e contro le Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato:
1. dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei
confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
2. dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei
confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
3. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei
tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei
confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma
3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
OSPITALETTO FRANCIACORTA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua
calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna
Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
SIRACUSA per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel
Settore Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo
tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra
squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti
dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti
dei servizi igienici posti all’interno del Settore Curva Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025
MENGA MICHELE (VIS PESARO)
A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta
irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava in modo
eccessivo nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il
suo comportamento, in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all’Arbitro,
puntando il dito a pochi centimetri dal suo volto nella sua direzione e
protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo all’ennesimo
invito da parte dell’Arbitro, abbandonato gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente
Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e
ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco
protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro
al volto con fare minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si
alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica proferendo
parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS
(panchina aggiuntiva).
PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una
revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADUNANZA MICHELE (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva
per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma, 1 lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte
dell’Arbitro, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un
tesserato avversario, in quanto, durante un parapiglia tra i tesserati delle
due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo spingeva con una
manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un clima di
tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in
applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area
tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area
tecnica per dissentire nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.