Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e
dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9
Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 6 E 7 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ROCCHETTI YURI (POTENZA)
A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di
una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di gioco
colpendolo con una spinta a due mani al petto, facendolo cadere a terra;
B) per avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, subito dopo aver colpito l’avversario, tornava a
sedersi in panchina e, alla richiesta dell’Arbitro di alzarsi per la
notifica del provvedimento di espulsione, si rifiutava di ottemperare.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere,
considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e
dall’altra che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell’avversario ostative alla ripresa del gioco (calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LIMONELLI CARMELO (SIRACUSA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una
rete da parte della squadra avversaria, lo colpiva con una spinta a due mani
facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G.S.,
valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del
gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato
inferto a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze
lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SELLERI GABRIELE (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BELLODI GABRIELE (AZ PICERNO)
D'ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
NOVELLA MATTIA (CROTONE)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23)
GAMBALE DIEGO (AUDACE CERIGNOLA)
BASSOLI ALESSANDRO (AZ PICERNO)
LEONE GIUSEPPE KEVIN (CASERTANA)
PEZZELLA SALVATORE (CASERTANA)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
COLOMBINI LORENZO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
D ALENA ANTONIO (CASARANO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GYAMFI BRIGHT (CASARANO)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
LORETO CIRO (CAVESE)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (SALERNITANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
COMI PIETRO (ATALANTA U23)
OBRIC RELJA (ATALANTA U23)
CIOFFI ANTONIO (LATINA)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
FERRARI FRANCO (SALERNITANA)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
FARRONI ALESSANDRO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE (II INFR)
POUNGA DIGNE KAELAS (ATALANTA U23)
FERRARA VINCENZO (CASARANO)
GALLETTA UMBERTO (CASERTANA)
ADJAPONG CLAUD (POTENZA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARFORA LORENZO (BENEVENTO)
ROMANO RAFFAELE (BENEVENTO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
CAMIGLIANO AGOSTINO (POTENZA)
GYABUAA MANU EMMANUEL (SALERNITANA)
CONTINI GIANLUCA (SIRACUSA)
DI PAOLO VLAD SEBASTIANO (SIRACUSA)
IOB SIMONE (SIRACUSA)
FALASCA MATTEO (TEAM ALTAMURA)
l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9
Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 6 E 7 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta
giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE
CERIGNOLA, CARPI, POTENZA, SALERNITANA, SORRENTO e UNION BRESCIA hanno, in
violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di
propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non
particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d)
C.G.S.
SOCIETA'
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (80% dei 531 presenti), posizionati
nel Settore Distinti, intonato, al 1° minuto del primo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre
volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti (r. proc. fed.).
POTENZA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) posizionati
nel Settore Curva Ovest, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro
offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma
3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i
modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 2 MARZO 2026
DI BARI GIUSEPPE (POTENZA)
per aver, al termine della gara, mentre l’Arbitro lasciava il terreno di
gioco, prima di giungere in prossimità degli spogliatoi, tenuto un
comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in
quanto gli si avvicinava stringendogli la mano, portandosela al petto e proferendo
parole irriguardose nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in
applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc.
fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta
e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione
dell’espulsione del proprio calciatore ROCCHETTI YURI, sosteneva, urlando
con veemenza, che il calciatore da espellere non fosse lui e indicava un
altro collaboratore, così tentando di trarre in errore l’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere e la sua deprecabilità.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, entrava sul
terreno di gioco e protestava platealmente gesticolando nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)