SQUALIFICATI 

2025 / 2026

 
     

    
 

 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alle gare del primo turno dei playoff, in merito a staff e calciatori:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei 

confronti
 dei tesserati avversari in quanto, usciva dall’area tecnica, si dirigeva verso la panchina avversaria e proferiva parole ingiuriose nei loro confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

TROISE EMANUELE (LUMEZZANE)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CASALI LUCA (TERNANA) per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso, proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SUSSI CHRISTIAN (PIANESE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di un calcio d’angolo a proprio favore, si liberava dalla marcatura di un avversario e, con il pallone ancora in 

gioco
, lo colpiva con una gomitata al ventre, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CIAPPELLANO DANIELE (ALCIONE MILANO)

MURONI MATTIA (ALCIONE MILANO)

BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

BOCCIA SALVATORE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

RUSSO LUCA (AUDACE CERIGNOLA)

TODISCO GIANMARCO (AUDACE CERIGNOLA)

VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)

BACCHIN FILIPPO (CASARANO)

BENTIVEGNA ACCURSIO (CASERTANA)

MARTINO PIETRO (CASERTANA)

SACO COLI (CASERTANA)

MUSSO ANTONINO (CROTONE)

NOVELLA MATTIA (CROTONE)

RUFFINI LUCA (GIANA ERMINIO)

CARRARO FEDERICO (GUBBIO)

DI BITONTO ALESSANDRO (GUBBIO)

GUERRA SIMONE (JUVENTUS NEXT GEN)

GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)

MANCINI SASHA SAM VALEN (LUMEZZANE)

ROLANDO EUGIO MATTIA (LUMEZZANE)

RONCO DIEGO (MONOPOLI)

BERTINI MARCO (PIANESE)

GORELLI MATTEO (PIANESE)

PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

FRARE DOMENICO (PINETO)

GAGLIARDI LORENZO (PINETO)

ARAMU MATTIA (TERNANA)

LEONARDI SIMONE (TERNANA)









l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alle gare del primo turno dei playoff, in merito alle società:

AMMENDA € 1.200,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Nord Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:

1. lanciato, al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico in molti punti del campo;

2. danneggiato due seggiolini posizionati nel Settore loro riservato, uno dei quali, al 51° minuto del secondo tempo, veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S. (ivi compresa la pericolosità dei lanci) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

MONOPOLI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 1196 presenti) posizionati nel Settore Curva Numerata, intonato, al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).






l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alla prima gara di Supercoppa Serie C fra Arezzo e Vicenza:

SOCIETA'

AMMENDA € 200,00 AREZZO

A) per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Minghelli, esposto, dal 91° al 94° minuto della gara, uno striscione (composto da tre livelli, due di circa 10 metri e uno di circa 5 metri) non autorizzato;

B) per avere un proprio sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud Minghelli, esposto più volte (dal 41° al 45° minuto della gara, dal 47° al 50° minuto della gara, dal 55° al 57° minuto della gara, dal 74° al 77° minuto della gara e dall’80° all’81° minuto della gara) una bandiera di circa 2 metri per 2 metri, non autorizzata.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA




 

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