SQUALIFICATI 

2024 / 2025

 
    

 

l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LAKTI ERALD (ARZIGNANO V.) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una pedata allo stomaco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO) per avere, al 1° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’addome. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone lontano e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERELLI DAVIDE (AZ PICERNO) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.


CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)  

INVERNIZZI ANDREA (ALCIONE MILANO)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
QUIRINI ETTORE (MILAN FUTURO)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)
BONAITI STEFANO (ALCIONE MILANO)
LUNGHI ALBERTO (ARZIGNANO V.)
BANDO AUGUSTO (ASCOLI)
FILICIOTTO ALBERTO (CALDIERO TERME)
SALL ABDOULAYE (CARPI) ALBORGHETTI
MATTIA (GIANA ERMINIO)
FERRI LUCA (GIANA ERMINIO)
TIRELLI MATTIA (GIANA ERMINIO)
FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
BERMAN TAMIR (LATINA)
CRECCO LUCA (LATINA)
GUCHER ROBERT (LUCCHESE)
MAGNI VITTORIO (MILAN FUTURO)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
SALA MATTIA (PONTEDERA)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
CAROSSO ALESSANDRO (PRO VERCELLI)
FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)
ARENA MATTEO (SPAL)
RAO EMANUELE (SPAL)
VIOLA ANTONINO (TEAM ALTAMURA)
DIAKITE ADAMA (TORRES)
MAFFEI MATTIA (TRENTO) 




Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

TRIESTINA  A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo: 1. due bicchieri contenenti liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. quindici accendini, in direzione del portiere avversario, di cui cinque caduti all’interno del terreno di gioco e i rimanenti nel recinto di gioco, senza conseguenze.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub C) punto 2, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.100,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 9° e al 12° minuto del primo tempo, quattro petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, 146/568 rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 900,00 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. all’inizio della gara, al 25° minuto del secondo tempo e al termine della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

L.R. VICENZA  A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una parte della panchina ospiti; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati posti nel Settore Tribuna A Ospiti e nel Settore Curva Ospiti. Ritenuta la continuazione relativamente ai fatti sub B), misura della sanzione in cumulo materiale [Euro 500 per i fatti sub A) ed Euro 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 58° minuto della gara, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità 146/569 pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 30° minuto del primo tempo, per circa quattro minuti due striscioni di circa 1 metro per 12 metri ciascuno, non autorizzati, contenenti una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 1° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di circa 3 metri per 10 metri, non autorizzato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere i suoi sostenitori entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

CACACE DAVIDE (SORRENTO) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti una frase irriguardosa per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A 146/570 TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICCOLO ANTONIO (LATINA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, lanciava un secondo pallone in campo per impedire una rapida ripresa del gioco. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva ripetutamente dall’area tecnica e, entrato sul terreno di gioco, protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CREMONESI MICHELE (PERGOLETTESE) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava reiteratamente e usciva ripetutamente dall’area tecnica per dissentire nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TOCCI FABIO (TORRES) per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, mentre festeggiava la vittoria, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti così determinando la loro reazione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, c




 

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