SQUALIFICATI 

2024 / 2025

 
 

 

 

GARA RIMINI- VIS PESARO DEL 22 NOVEMBRE 2024

Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell’AIA Sig. Marco Ravaglioli:
- viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale (e i relativi supplementi) e dal Commissario di Campo – Delegato di Lega, e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
- vista la relazione trasmessa in data 6 Dicembre 2024 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al termine della gara, i sostenitori della Società Vis Pesaro (circa il 20%) posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, intonavano il verso espressione di discriminazione razziale, imitando il verso della scimmia, “uh-uh-uh” verso lo Steward di servizio e che tali espressioni venivano ripetute più volte. I predetti sostenitori erano presenti, nel momento di perpetrazione della condotta, in circa 100
(dei 510 totali) e si rendevano responsabili, nel 100% dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, e dal Delegato Commissario di Campo – Delegato di Lega.
Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori (circa 100) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 100% rispetto a coloro che erano rimasti nel Settore dopo la fine della gara e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. dalle risultanze degli ulteriori accertamenti delegati emerge che numero 201 dei 510 tifosi ospiti presenti alla gara in oggetto assiste alle partite casalinghe nel settore denominato Tribuna Prato, integrando, pertanto una elevata percentuale rispetto a tutti quelli che hanno assistito alla partita in esame
Ne consegue, pertanto, che l’individuazione del Settore denominato Tribuna Prato previsto dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa e utilizzando l’elemento fattuale costituito dalla maggiore presenza percentuale rispetto agli altri sostenitori ospiti, pure presenti alla gara ma che assistono alle gare casalinghe in settori differenti rispetto a quello sopra indicato. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.


P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società VIS PESARO con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Prato, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con
l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.





Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6, 7, 8 e 9 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULS

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
SABBIONE ALESSIO (LUCCHESE)
per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
DE PAOLI ANDREA (GIUGLIANO)
CARRARO MARCO (L.R. VICENZA)
MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)
MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIERICHETTI PAOLO (ALCIONE MILANO)
GAGLIOLO RICCARDO (ASCOLI)
PELLITTERI ALESSANDRO (CAMPOBASSO)
FALASCA MATTEO (CASERTANA)
TORDINI MATTIA (LECCO)
DE MARCO ANTONINO (PESCARA)
PIEROZZI EDOARDO (PESCARA)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
VALENTINI NAHUEL (SESTRI LEVANTE)
NADOR FOLLY STEVEN (SPAL)
CONTESSA SERGIO (TARANTO)
MATERA ANTONIO (TARANTO)
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)




Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:


SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 6° minuto del primo tempo, all’ 8°, 10°, 12° 13°, 14° e al 35° minuto del secondo tempo, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 4° minuto del primo tempo, al 15° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 2°, 15°, 17°, 18°, 19°, 28° e al 32° minuto del primo tempo, sette petardi sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non stati provocati danni e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 47° minuto del primo tempo e al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d’acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre si trovavano all’interno degli spogliatoi, una dozzina di sostenitori, tentato di portarsi all’interno del corridoio che conduce agli spogliatoi, sferrando pugni sulla porta divisoria, prontamente respinti dalle Forze dell’Ordine; B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Tribuna Laterale Lato
Nord, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 15° e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della partita, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

FERALPISALO' per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 150,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Ospiti Trevisan. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2024

VRENNA RAFFAELE (CROTONE) A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro, puntando il dito nella sua direzione e proferendo all’indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato; B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione cercava nuovamente di avvicinarsi all’Arbitro senza riuscirci grazie all’intervento di numerosi dirigenti e calciatori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2024

FOGGIA PASQUALE (PESCARA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) A) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre percorreva il tragitto fino al tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose; C) per avere, davanti al locale spogliatoio riservato alla Quaterna, reiterato il predetto atteggiamento pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti e un’espressione blasfema ripetuta per tre volte sbattendo con la mano su una porta. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).



 

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