Gli squalificati    del 7 Marzo


PER DUE DOMENICHE

RECCOLANI ALBERTO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

per avere colpito con uno sputo sul viso un avversario, a gioco fermo.

SQUALIFICATI C/1

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A.Cav. Giulio Ciacci, nelle sedute dell’ 8 e 9 Marzo 2010 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

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1^ D I V I S I O N E

GARE DEL 7 MARZO 2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 10.000,00 PERGOCREMA 1932 S.R.L. perchè propri sostenitori prima dell'inizio della gara intonavano cori offensivi verso il Presidente della Lega, le istituzioni civili e le forze dell'ordine (recidiva, ammenda con diffida art. 18 comma c) CGS).

€ 2.500,00 CALCIO LECCO 1912 S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi danneggiavano le strutture ed i servizi dell'impianto sportivo nel settore loro riservato (obbligo risarcimento danni,se richiesti).

€ 2.000,00 ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine.

€ 1.000,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco, durante la gara, diverse bottiglie d'acqua semipiene, anche in direzione dei calciatori della squadra avversaria. senza colpire.

€ 1.000,00 FIGLINE S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non presente in distinta, ma riconducibile alla società. 116/404

€ 500,00 COSENZA CALCIO 1914 SRL perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.

€ 500,00 PESCINA VALLEGIOVENCO SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo senza conseguenze.

€ 500,00 TARANTO SPORT S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.

€ 500,00 TERNANA CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.

€ 350,00 CAVESE 1919 S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.

€ 350,00 DELFINO PESCARA 1936 SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.

DIRIGENTE

AMMONIZIONE

IULIANELLA ENZO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASO MICHELE (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.)

per avere profferito durante la gara una espressione blasfema (r.proc. fed.).

AMMONIZIONE

INCONTRI ROBERTO (TERNANA CALCIO S.P.A.)

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAGLIARI DINO (VIRTUS LANCIANO 1924 SRL)

per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria, allontanato, al termine della gara, assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti del medesimo calciatore (espulso, r.A -A.A. e proc.fed.) 116/405

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANNINO GIUSEPPE (VARESE 1910 S.P.A.)

per avere profferito durante la gara una espressione blasfema (r.c.c. e proc.fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CAPPELLACCI ROBERTO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BIRINDELLI ALESSANDRO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

perchè al termine del primo tempo di gara,al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro una espressione gravemente offensiva.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIASCA FEDERICO (CALCIO LECCO 1912 S.P.A.)

per avere sgambettato da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

MATEO DAVID ENRIQUE (CALCIO LECCO 1912 S.P.A.)

per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

RECCOLANI ALBERTO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

per avere colpito con uno sputo sul viso un avversario, a gioco fermo.

DE ANGELIS STEFANO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

per comportamento offensivo verso l'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

TOMBESI ALESSIO (NOVARA CALCIO SPA)

FREZZA GIAMMARCO (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.)

STEFANI MIRKO (REGGIANA 1919 S.P.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

BRIANO MAURO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)

IENNACO ALFONSO (ANDRIA BAT S.R.L.)

POMANTE MARCO (ANDRIA BAT S.R.L.)

RUSSO FRANCESCO (CAVESE 1919 S.R.L.) 116/406

CONSUMI ANDREA (FIGLINE S.R.L.)

GHINASSI TOMMASO (FIGLINE S.R.L.)

ESPOSITO GENNARO (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.)

MAISTO VINCENZO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

BONFANTI ARNALDO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)

GALLI NICCOLO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)

BONOMI SIMONE (PERUGIA CALCIO S.P.A.)

 

 

SQUALIFICATI C/2



2^ D I V I S I O N E

GARE DEL 6 – 7 E 8 MARZO 2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 5.000,00 IGEA VIRTUS BARCELLONA SRL per indebita presenza negli spogliatoi,al termine della gara, di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che assumevano atteggiamento minaccioso verso i tesserati della squadra avversaria; perchè persone non identificate spegnevano volontariamente la luce del sottopassaggio che porta agli spogliatoi, allo scopo di favorire l'aggressione ad un calciatore della squadra avversaria.

€ 500,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.

€ 300,00 JUVE STABIA S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 APRILE 2010 E AMMENDA € 1.000,00

CECERE ALFONSO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)

perchè in stato di inibizione entrava nel recinto di gioco e rivolgeva ai calciatori della squadra avversaria espressioni provocatorie causando un principio di rissa prontamente sedato dall'intervento di dirigenti e delle forze dell'ordine. (sanzione in aggiunta alla precedente di cui al Com.Uff.n.111/DIV del 23.2.2010).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MARZO 2010

ALESSANDRO FRANCESCO (IGEA VIRTUS BARCELLONASRL)

per condotta gravemente scorretta e minacciosa verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara (espulso, r.A.A.). 116/409

CALISTI ARMANDO (PAVIA S.R.L.)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

GIRALDI FILIPPO (PRATO SPA)

per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria durante la gara (espulso).

FARDIN AUGUSTO (SACILESE CALCIO S.R.L.)

per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria durante la gara (espulso).

BARBA EMANUELE (VICO EQUENSE CALCIO SRL)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

MASSAGGIATORE

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VENTURA ERNESTO (GELA CALCIO S.P.A.)

per comportamento offensivo verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara (espulso).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PREGNOLATO GIUSEPPE (BELLARIA IGEA MARINA SRL)

per avere profferito reiterate espressioni blasfeme durante la gara (r.proc.fed.).

CAMPOLO SERGIO QUINTO (IGEA VIRTUS BARCELLONASRL)

per avere rivolto una frase offensiva verso l'arbitro, accompagnata da una espressione blasfema (espulso r.A.A. proc.fed.).

VANOLI RODOLFO (VALDELSA F.COLLIGIANA SRL)

per avere profferito reiterate espressioni blasfeme durante la gara (r.proc.fed.).

SESIA MARCO (PRO VERCELLI CALCIO SRL)

per avere profferito reiterate espressioni blasfeme durante la gara (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AUTERI GAETANO (CATANZARO S.P.A.)

perchè in stato di squalifica posizionato nella tribuna impartiva indicazioni tecniche ai propri collaboratori. r.c.c. – (sanzione in aggiunta alla precedente di cui al Com. Uff. n. 111/DIV DEL 23.2.2010). 116/410

AMMONIZIONE

ZAULI LAMBERTO (BELLARIA IGEA MARINA SRL)

per condotta scorretta verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara (r.proc.fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANZINI JOSEPH (ALGHERO S.R.L.)

per avere rivolto dalla panchina ai calciatori della squadra avversaria, reiterate frasi ingiuriose e blasfeme (calc.ris.).

BARTOLINI ENRICO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.).

VIGNALI PAOLO (CARPENEDOLO S.R.L.)

per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

FINK HANNES (FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)

per atto di violenza verso un avversario, in azione di gioco, senza avere la possibilità di giocare il pallone.

DE SANTIS NICOLA (NOICATTARO CALCIO S.R.L.)

per comportamento irriguardoso verso un assistente arbitrale.

FUMAI NICOLA (NOICATTARO CALCIO S.R.L.)

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco, senza avere la possibilità di giocare il pallone.

DALRIO LORENZO (SIRACUSA S.R.L.)

per avere indirizzato uno sputo verso un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAU ROBERTO (ALGHERO S.R.L.)

per avere proferito una espressione blasfema rientrando negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara (r.proc.fed.).

MARCONI IVAN (GUBBIO 1910 S.R.L.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DEMARTIS MASSIMO (OLBIA CALCIO S.R.L.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CESCA ALESSANDRO (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 116/411

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRILLO SIMONE (IGEA VIRTUS BARCELLONASRL)

per atto di violenza verso un avversario al termine della gara (r.A e proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DICUONZO STEFANO (CATANZARO S.P.A.)

per avere proferito una espressione blasfema durante la gara (r.proc.fed.).

VONO ALESSANDRO (CATANZARO S.P.A.)

per avere proferito una espressione blasfema al termine della gara (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XI INFR)

FIORE ADRIANO (BRINDISI 1912 S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARATTERI JORGE SEBASTIAN (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

PAZZI CRISTIAN (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

MARINIELLO NICOLA (AVERSA NORMANNA S.R.L.)

CAPOGNA RICCARDO (CARPENEDOLO S.R.L.)

QUARENGHI CRISTIAN (FERALPISALO S.R.L.)

MALLARDI ANDREA (ISOLA LIRI S.R.L.)

PAOLACCI MARCO (ISOLA LIRI S.R.L.)

AMETRANO RAFFAELE (JUVE STABIA S.P.A.)

LISI GIOVANNI (MONOPOLI S.R.L.)

ZOTTI PIETRO (NOICATTARO CALCIO S.R.L.)

D AMICO PATRICIO (PAVIA S.R.L.)

PAVOLETTI LEONARDO (PAVIA S.R.L.)

DELLA PENNA NICOLA (PRO VASTO F.C. S.R.L.)

LIGORI FEDERICO (SACILESE CALCIO S.R.L.)

NIGRO ALESSANDRO (SIRACUSA S.R.L.)

STANCO FRANCESCO (VALENZANA CALCIO S.R.L.)

CAZZOLA UMBERTO (PERUGIA CALCIO S.P.A.)

NEGRO MAIKOL FRANCESC (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL

 

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