Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e
dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del
9 e 10 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
YEBOAH ANKRAH PHILIP (MONOPOLI) per avere, al 46° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in
quanto, dopo un contrasto di gioco con quest’ultimo, reagiva colpendolo con
una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell'avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto
e la delicatezza ddella parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo
(r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SABATINO SERGIO (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto,
a gioco fermo, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un
calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura
della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate
le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e
considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a
carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta
in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale
n.1, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAPADOPOULOS CHRISTOS (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 26° minuto del
secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e
considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
IERARDI MARIO (CATANIA)
SCAGLIA FILIPPO (JUVENTUS NEXT GEN)
DELLA LATTA SIMONE (L.R. VICENZA)
KHAILOTI OMAR (NOVARA)
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del
9 e 10 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in
occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
FOGGIA, GIUGLIANO, GUBBIO, LATINA, LECCO, PADOVA, PESCARA, PONTEDERA, PRO
VERCELLI, TARANTO e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli
artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società
sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29,
comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al
comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva
Sud, nella quasi totalità (circa il 90%), al 5° minuto del primo tempo, al
35° minuto del primo tempo, al 3° minuto del secondo tempo e al 7° minuto
del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei
tifosi avversari (ripetuti, nella prima circostanza, per tre minuti
consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a
Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata
su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti
beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati
nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, nel recinto di
gioco all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, un bicchiere di
plastica pieno d’acqua; senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura
della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la
particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 90° minuto della
gara, una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo di un calciatore della
squadra avversaria colpendolo alla nuca senza procurargli alcun danno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall'altra, la
pericolosità intrinseca del lancio dell'oggetto che ha attinto il Calciatore
della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere acceso, prima dell’inizio
della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore Curva Nord
determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro minuti
nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità; 2.
nell’avere lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna
Est - anello superiore - una bottiglietta di plastica semivuota contenente
liquido sul terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra
avversaria mentre festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud - anello
superiore: 1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci
secondi un raggio laser luminoso di colore verde in direzione del portiere
della squadra avversaria; 2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un
raggio laser luminoso di colore verde in direzione di un calciatore della
squadra avversaria (mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco a
seguito del provvedimento di espulsione). In entrambe le predette
circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato
che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo
nell’avvio della gara e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (nella misura del 55% circa),
posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 34°, 35° e 90°
minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi
avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato
che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore
Ospiti intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo
tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che,
in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di
pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due minuti
consecutivamente. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. prima
dell'ingresso in campo delle squadre, un fumogeno sul terreno di gioco e un
fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 43° minuto del primo
tempo, durante la sospensione della gara per interruzione del funzionamento
dell’impianto di illuminazione, un petardo ed un fumogeno sul terreno di
gioco, senza conseguenze; 3. al 28° minuto del secondo tempo, una
bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. durante il primo
tempo, un fumogeno e due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco,
senza conseguenze; 2. durante il secondo tempo, un fumogeno nel recinto di
gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25°
minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell'ingresso
in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e un fumogeno sul
terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti,
intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell'Ordine ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma
3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi
ospiti con scritte su muri, porte e sanitari. Ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione
fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori,
posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato, a fine gara,
mentre le due squadre stavano facendo rientro negli spogliatoi, due cori
offensivi nei confronti dell’Allenatore della squadra avversaria, ripetuti
per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
FERALPISALO' per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e
di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere
danneggiato due placche di metallo poste sotto le sedute della Tribuna
Laterale Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti
nel Settore Curva Furlan, intonato, al 19° e 20° minuto del primo tempo, per
circa 20 secondi, e al 70° e 80° minuto del secondo tempo, per circa 25
secondi, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
CUTOLO ANIELLO (AREZZO) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale
in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei loro confronti per
contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV
Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 17 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE (CATANIA) per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava
dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 17 SETTEMBRE 2024
ALLEVATO GREGORIO (CROTONE) per avere, al 46° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto
usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).
DIRIGENTI NON ESPULSI AMMENDA € 500,00
DELLA CORNA FABIO (GIANA ERMINIO) per avere, al 43° minuto del secondo
tempo, a seguito della segnatura della rete da parte della squadra
avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un sostenitore
avversario posizionato in Tribuna Centrale in quanto, dopo essere stato
provocato da quest’ultimo, rivolgeva al suo indirizzo un gesto offensivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
BRAGLIA PIERO
AMMONIZIONE (I INFR)
CUSATIS GIOVANNI
TOSCANO DOMENICO
CHIAPPELLA ANDREA
DOSSENA ANDREA
GAUTIERI CARMINE
GALLO FABIO
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
NARDINI MAURO