l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi,
assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano
Torrini, nelle sedute del 15 e 16 settembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIUDICI LUCA (PRO PATRIA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il
pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia,
senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli
artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze
lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della
condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i
tacchetti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 30° minuto del primo
tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e
considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
NOCE MARIO (LIVORNO) per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una
condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e
impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 14° minuto del
secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un
fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura
della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCOROCCHIO MARTIN (AUDACE CERIGNOLA)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
RIVIERA CORRADO (RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16
settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in
occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, CITTADELLA, CAVESE, MONOPOLI,
NOVARA, PERUGIA, POTENZA, SIRACUSA, TERNANA, TRAPANI, UNION BRESCIA e VIS
PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre
società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non
particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra
indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma
1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al
comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
GARA PERUGIA – ASCOLI DEL 14 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura
Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto
segue. Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce che: 1. al 17°
minuto del secondo tempo, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli,
presenti nel Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante
propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte; 2. al termine
della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano
un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due
volte. I predetti sostenitori erano presenti in circa 783 ed il 30% circa di
essi si rendeva responsabile dei cori sopra riportati. Il comportamento
tenuto dai sostenitori della Società ospitata, ad avviso di questo Giudice,
integra in modo inconfutabile una propaganda ideologica non consentita,
atteso il chiaro ed univoco contenuto di entrambi i cori intonati, entrambi,
per due volte ciascuno. In conseguenza si deve ritenere applicabile il
disposto di cui al 1° comma dell’art. 28 C.G.S. nella parte in cui recita «Costituisce
comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o
indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza,
colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica,
condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica
vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.»
Per quanto attiene agli altri elementi essenziali richiesti per
l’integrazione della fattispecie in esame, da una parte, va rilevato che i
cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura
Federale, opportunamente posizionati tra le due panchine, sotto la Curva Sud
Ospiti e sotto la Curva Nord nonché dal Commissario di Campo - Delegato di
Lega. Rimanendo così, irrevocabilmente integrato il requisito della
percezione della condotta. Passando all’esame dell’ulteriore elemento
essenziale, ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve
valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero
complessivo di sostenitori (783) presenti nel Settore sopra richiamato nel
momento di perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 30% di
coloro che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Ne
consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a
norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e che vanno sanzionati come previsto
dall’art. 8, comma 1, lettera d), C.G.S., ovvero con l’obbligo per la
Società ospitata di disputare una o più gare con uno o più settori privi di
spettatori, nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in
considerazione delle modalità complessive dei fatti. In proposito vale
rilevare che, dagli elementi istruttori acquisiti dalla Procura Federale e
riportati nel relativo referto, emerge che i tifosi posizionati nella gara
in oggetto nel Settore Curva Sud Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe
occupano il Settore Curva Nord dello Stadio del Duca Ascoli. Infine, si
devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della
sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma
7, C.G.S.
P.Q.M.
in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava
la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in
esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.: - delibera
di sanzionare la Società ASCOLI con l'obbligo di disputare una gara
casalinga con il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo
di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il
periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà
commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà
aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
AMMENDA € 600,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del
secondo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza
conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
PINETO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara
di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento
all’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva,
integrazione r. Arbitrale).
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Gradinata B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno
di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli
artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CAMPOBASSO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della
gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto
equipaggiamento all’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione misura
della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla
misura del ritardo (integrazione r. Arbitrale).
CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara
di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per
l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento
r. Arbitrale, r. c.c.).
PERUGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara
di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare
riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
TERNANA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara
di due minuti, in quanto non si presentava puntualmente nel tunnel per
l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento
r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 78°
minuto della gara, tre bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto
di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli
artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi
igienici posti all’interno della Tribuna Ospiti. Ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore
Gradinata Ospiti in una ventina circa, intonato, al 20° minuto del primo
tempo e, al 17° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due
volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MUSSI ANDREA (TRAPANI) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un
comportamento aggressivo nei confronti di un tesserato avversario in quanto:
1. avvicinatosi a quest’ultimo in modo violento urlava nei suoi confronti;
2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento
pronunciando nei suoi confronti parole minacciose e cercando il contatto
fisico con quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei
propri dirigenti. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della
sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,
panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2025
CHIELLINI CLAUDIO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al termine della gara,
tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto faceva accesso nel recinto di gioco per contestarne
l’operato nonostante non fosse inserito in distinta. Misura della sanzione
in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc.
fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE PER SETTE GIORNI
BONZANINI ENRICO (CARPI) per avere tenuto una condotta non corretta in
quanto, un’ora prima dell’inizio della gara, faceva acceso nell’area
spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione
(C.U. n. 9/DIV del 9.09.2025), in violazione delle disposizioni di cui
all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione
da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIGNATARO VALERIO (LIVORNO) per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto
un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in
quanto, prima di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e
usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
posta in essere durante una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
ZANINI NICOLA (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 29° minuto del secondo
tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto,
a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per diversi metri e
protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei
suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2,
e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RUSSO ERMINIO (NOVARA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto,
abbandonava l’area tecnica e protestava gesticolando e proferendo frasi
indirizzate verso i componenti della panchina avversaria. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DESSENA DANIELE (PRO PATRIA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in
quanto, abbandonava l’area tecnica e protestava gesticolando e proferendo
frasi indirizzate verso i componenti della panchina avversaria. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 51° minuto del primo tempo,
tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato
avversario in quanto, prima di una revisione FVS, si alzava dalla panchina
aggiuntiva e usciva dall’area tecnica per protestare platealmente nei suoi
confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta posta in essere durante una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORDONE MARIO (GIUGLIANO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva
intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua
decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva).