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SQUALIFICATI |
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Ecco l'elenco degli squalificati dal Giudice Sportivo per una giornata dopo l'ultima giornata di Serie C. SQUALIFICA PER ROSSO DIRETTO: LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
MEHIC DINO (BENEVENTO)
Ecco i giocatori fermati dal Giudice Sportivo per due giornate dopo l'ultimo turno di Serie C. IACCARINO GENNARO (AREZZO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti.
RIZZO FRANCESCO (FOGGIA) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti esposti. ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo. FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. 34/170 Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).
Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno disputato in Serie C. Squalifica per un turno per: ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
MUSSO ROBERTO (CITTADELLA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale). CONTE BRUNO (SORRENTO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina proferendo frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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