SQUALIFICATI 

2025 / 2026

 
     


Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al petto, caricando il movimento, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).

MUCA ZYLYF (TRENTO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi dopo aver commesso un fallo lo colpiva con una gomitata di media intensità alla pancia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta del piede, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

 

 

PUCCI DENNY (CASARANO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)
per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SANDRI MATTIA (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NDOJ EMANUELE (ASCOLI)

PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)

 

 

l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 900,00

AUDACE CERIGNOLA

A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare;
B) per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra avversaria.

Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 400 per la condotta sub A) e € 500 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e le azioni poste in essere dal delegato all’evento, finalizzate ad una pronta cessazione della condotta perpetrata (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 57° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

VIS PESARO

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa due minuti;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato e contro le Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;

2. dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;
3. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

OSPITALETTO FRANCIACORTA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

SIRACUSA per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

 

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Curva Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2025

MENGA MICHELE (VIS PESARO)
A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il suo comportamento, in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all’Arbitro, puntando il dito a pochi centimetri dal suo volto nella sua direzione e protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo all’ennesimo invito da parte dell’Arbitro, abbandonato gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto:
1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

PESCE SIMONE (LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

RADUNANZA MICHELE (PINETO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

 

 

 

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