Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Aprile
2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25 APRILE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della
diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle
Società GIANA ERMINIO, L.R. VICENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di
lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di
altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d)
C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
L.R. VICENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% dei 1526
presenti), posizionati nel Settore Curva Trevisan, intonato, al 4° e al 6°
minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei
tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto, nella prima circostanza, per
tre volte e per una volta nella seconda, che in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU
179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere
qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o
indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
C.G.S., (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3,
C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli
organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50% dei 572
presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto del
primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze
per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerate le misure previste e poste in
essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2026
PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, non corretta e antisportiva in quanto:
1. usciva intenzionalmente dall’area tecnica al fine di impedirgli di
comminare il provvedimento di ammonizione al proprio Allenatore,
frapponendosi tra quest’ultimo e l’Arbitro e pronunciando espressioni
irriguardose per contestarne l’operato;
2. dopo essere stato invitato più volte a rientrare nell’area tecnica,
reiterava tale condotta in conseguenza della quale l’Arbitro gli notificava
il provvedimento di espulsione.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma
2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 4, 36, comma 2, lett. a) e 39 C.G.S.
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ZOCCHI MORENO GINO (TRENTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
per aver, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, nonché una
condotta non corretta e antisportiva in quanto:
1. abbandonava l’area tecnica protestando platealmente nei confronti
dell’Arbitro, sbracciando e urlando per contestarne l’operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, non abbandonava il
terreno di gioco e si dirigeva verso il IV Ufficiale con atteggiamento
minaccioso, proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti;
3. invitato ad allontanarsi, reiterava la condotta anche nei confronti
dell’Arbitro;
4 usciva infine, dal terreno di gioco continuando a sbracciare e urlare;
5. al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco dirigendosi
nuovamente verso il IV Ufficiale, in evidente stato di alterazione,
continuando a proferire espressioni ingiuriose nei suoi confronti.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive
della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la
reiterazione della condotta perpetrata, ritenuta la continuazione, misura
della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e
39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale r. IV Ufficiale).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MOSSALI ANDREA (ALBINOLEFFE)
per aver, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva ed
entrava sul terreno di gioco, protestando platealmente per contestarne
l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma
2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 4 e 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in
quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SOTTINI EDOARDO (ALBINOLEFFE)
per aver, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, entrava
in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza della tibia,
rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il
calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma
2, C.G.S., e considerato, da una parte, che non si sono verificate
conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità
della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara
occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma
2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VALDESI ANDREA (NOVARA)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LOMBARDI ALESSANDRO (ALBINOLEFFE)
MANDELLI ANDREA (ALBINOLEFFE)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BRUGNOLO RICCARDO (DOLOMITI BELLUNESI)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)
MARRAS MANUEL (UNION BRESCIA)
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e
dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27
Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 26 APRILE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della
diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle
Società AUDACE CERIGNOA, AREZZO, CAVESE, PERUGIA, PIANESE, POTENZA e TEAM
ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di
altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d)
C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETA'
GARA TRAPANI – SIRACUSA DEL 26 APRILE 2026
Il Giudice Sportivo Sostituto,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto
accaduto al termine della gara, in relazione al comportamento tenuto dal
Sig. VALERIO ANTONINI della Società Trapani, rileva che gli elementi
acquisiti non consentono, allo stato, di ritenere integrata l’eventuale
violazione di cui al comma 3 dell’art. 19 C.G.S., in ordine sia alla
condotta posta in essere che al luogo dove la stessa è stata perpetrata.
Quanto alle dichiarazioni rese dallo stesso, allo stato attuale appare
necessaria un’istruttoria al fine di verificare l’eventuale violazione di
cui all’art. 23 C.G.S., per quanto di eventuale competenza della Procura
Federale, alla luce della disciplina posta dall’art. 23 medesimo. Pertanto,
si trasmettono gli atti alla Procura Federale, per l’eventuale seguito di
competenza ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
GARA CAMPOBASSO – ASCOLI DEL 26 APRILE 2026
Il Giudice Sportivo Sostituto,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dei componenti della
Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento
in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, invita la Procura Federale a
effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla
individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della
società Ascoli presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore Curva
Sud Ospiti e alla produzione delle immagini eventualmente acquisite dei
simboli esposti.
AMMENDA € 1.000,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere
lanciato, durante la gara, quattro bottigliette d’acqua semipiene e due
bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere:
1. lanciato, durante la gara, quattro bottigliette d’acqua semipiene e
quattro bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 285 presenti) posizionati
nel Settore Curva Sud:
1. intonato, al 26°, all’83° e all’84° minuto della gara, un coro
oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto nelle prime due
circostanze per due volte e nella terza per tre volte;
2. esposto, dal 22° al 26° minuto del primo tempo, uno striscione non
autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, tre
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
C.G.S., ritenuta la continuazione, considerato che con riferimento alla
condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerate
le misure previste e poste in essere in attuazione dei modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 4 MAGGIO 2026
DIOTALEVI ANDREA (VIS PESARO)
in quanto, in reazione alle provocazioni di un calciatore avversario,
abbandonava l'area tecnica avvicinandosi allo stesso senza contatto fisico
(r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE PER 7 GIORNI
ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta non corretta e antisportiva in quanto, al
termine della gara, accedeva sul terreno di gioco direttamente dalla Tribuna
Laterale, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione
(C.U. n. 92/DIV del 20.04.2026), in violazione delle disposizioni di cui
all’art. 19 C.G.S.
Valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19 e 39 C.G.S., (inibizione da
scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
IURINO GIOVANNI (TEAM ALTAMURA)
In quanto, in occasione di una revisione FVS, ostacolava la stessa
proferendo una frase irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale. Sanzione
pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV
Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
In quanto, mentre si trovava in panchina a seguito di sostituzione, si
avvicinava al IV Ufficiale tirandolo per la spalla per richiamarne
l’attenzione, proferendo una frase di protesta nei confronti della Quaterna
Arbitrale e una frase offensiva nei confronti di un calciatore avversario (r.
IV Ufficiale, calciatore sostituito).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COZZOLI FRANCESCO (TRAPANI)
per fallo di gioco particolarmente grave, in quanto, pur senza volontarietà,
colpiva al volto il calciatore avversario con i tacchetti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra,
esultava in maniera provocatoria davanti alla panchina avversaria (r. IV
Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
LOMBARDI LORENZO (CARPI)
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STEFFANONI FEDERICO (ATALANTA U23)
DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
MURRU NICOLA (GUBBIO)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (LATINA)
MOTOC ANDREI (TRAPANI)
NICOLI SIMONE (TRAPANI)
TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
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