SQUALIFICATI 

2023 / 2024

 
        

    

 

 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPAVONE ALESSANDRO (PRO VERCELLI)
per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con i tacchetti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta
posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASI ALBERTO (ATALANTA U23)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SALA ALESSANDRO (PRO SESTO)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco interviene in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
OBARETIN NOSA EDWARD (TRENTO)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)

LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CICCONI MANUEL (CARRARESE)
FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)
MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO)
PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)
ZACCAGNO ANDREA (TORRES)
AMMONIZIONE (II INFR)
NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
AWUA THEOPHILUS (ATALANTA U23)
ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)
DI QUINZIO DAVIDE (FIORENZUOLA)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
BANI CRISTIANO (MANTOVA)
VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)
BARRANCA FRANCESCO (PRO SESTO)
MAPELLI FRANCESCO (PRO SESTO)
HAOUDI HAMZA (PRO VERCELLI)
SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)
SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)






GARE DEL 20 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società L.R. VICENZA e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.





SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00

TRENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un bicchiere semipieno sul terreno di gioco;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Mair: 
1. al 31° minuto del primo tempo, puntato per qualche secondo un raggio laser luminoso di colore blu/viola in direzione della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria e successivamente verso il IV Ufficiale;
2. al 41° minuto del primo tempo, per qualche secondo, puntato un raggio laser luminoso di colore blu/viola in direzione del viso di un giocatore della squadra avversaria (mentre si apprestava a battere una punizione) e successivamente in direzione dell’Arbitro. In entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva sia il calciatore che l’Arbitro al viso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’22° e al 23° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica vuoto nel recinto di gioco e un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti che la società disputava la gara in trasferta e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando e pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
OLIVI SAMUELE (PRO VERCELLI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava veementemente uscendo dall’area tecnica e pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)

BARESI ALESSIO (L.R. VICENZA)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FRANZETTI MAURO (PRO VERCELLI)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre si accingevano a rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si avvicinava a quest’ultimo con fare minaccioso spingendolo con forza, senza conseguenze solo grazie all’intervento del D.G.E. (il quale si frapponeva tra i due tesserati) e di alcuni componenti della panchina aggiuntiva della Società che riuscivano a far rientrare il FRANZETTI negli spogliatoi dove reiterava la sua condotta minacciosa e provocatoria nei confronti di altri tesserati della squadra avversaria. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

 

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