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SQUALIFICATI |
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Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata del girone di ritorno di Serie C.
AMMENDA € 1.200,00 COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.). AMMENDA € 900,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. sette minuti prima l’inizio della gara, un petardo sul terreno di gioco all’altezza del dischetto del calcio di rigore, provocando danni al manto erboso; 2. al 6° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle provocate al manto erboso, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 700,00
VIS PESARO AMMENDA € 600,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 500,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte e una mattonella dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 400,00 SIRACUSA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 40%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato: 1. al 21° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in 49/261 entrambe le circostanze; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 200,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. divelto e danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato; 2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). FOGGIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% circa) posizionati nel settore Tribuna Est, intonato, al 24° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di ritorno di Serie C. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PREZIOSO MARIO FRANCESCO (GIUGLIANO) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti. ARENA MATTEO (SALERNITANA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il palone, lo colpiva con i tacchetti esposti sopra la caviglia, senza procurargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
GILLI MATTEO (AREZZO) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PETERMANN DAVIDE (FOGGIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase gravemente offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e la relativa riprovevolezza (calciatore di riserva, r. proc. fed.). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE:
PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
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