l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4
novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
IERARDI MARIO (CATANIA)
A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno
scontro con il calciatore avversario, quando il palone non era più in gioco,
lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di
espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro
confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la
natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario
attinta dal colpo (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 52° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in
quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente con
uno schiaffo all’altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza
provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.,
valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte,
che il colpo è stato inferto con il pallone non a distanza, la natura del
gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal
colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUPPONE LUIGI (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 18° minuto del primo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti
all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessiva della condotta e le modalità del colpo
inferto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze
lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della
condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO) per avere, al 39° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore
avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono
derivate conseguenze a carico dell'avversario.
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE) per avere, al 42° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un
avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CERESOLI ANDREA (BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLI GIORGIO (ALCIONE MILANO)
GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
ERRICO ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)
SANTORO SALVATORE (GUIDONIA MONTECELIO)
OWUSU AUGUSTO SEDORF (JUVENTUS NEXT GEN)
ODJER MOSES (LIVORNO)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
TREMOLADA MARCO ANDREA (PERGOLETTESE)
GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)
MEGELAITIS LINAS (PERUGIA)
ERCOLANI LUCA (PIANESE)
BAGATTI NICCOLO (PRO PATRIA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
RIZZO ALBERTO (UNION BRESCIA)
PRIMASSO ANDREA (VIS PESARO)
GARE DEL 31 OTTOBRE E DEL 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima
giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO,
ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CITTADELLA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO,
LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA,
SAMBENEDETTESE, SORRENTO, RIMINI, SALERNITANA, TERNANA e UNION BRESCIA
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di
altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d)
C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al
comportamento dei loro sostenitori
GARA RAVENNA – ASCOLI DEL 2 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della
Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento
in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della società ASCOLI in
violazione della norma di cui all’art. 28 C.G.S., invita la Procura Federale
a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla
individuazione del Settore o dei Settori occupati nelle gare casalinghe dai
tifosi della società ASCOLI presenti alla gara in oggetto e posizionati nel
Settore denominato “Curva Sud Ospiti”.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato, dal 34° al 35° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli
artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti e rilevato che, con riferimento alla condotta sub A)
non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver
lanciato, durante la gara, otto petardi e otto fumogeni nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una
bottiglietta di plastica e trentadue bicchieri di plastica contenenti
liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli
artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
VIRTUS VERONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio
della gara di tre minuti circa, in quanto non si presentavano con il
corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per
regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con
particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale,
r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
FORLÌ per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo
tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per
l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla
misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. la pavimentazione all’interno dei servizi igienici loro riservati;
2. la cassetta antincendio con manomissione della lancia e del relativo
pannello di copertura;
3. la parte superiore del tornello, presso il varco di accesso Settore
Ospiti (Curva Sud) con conseguente esposizione dei cablaggi.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
COSENZA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore
Tribuna Scoperta Ospiti, intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro
offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra
avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta
(r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel
Settore Tribuna Coperta Locali, intonato, al 5° minuto del primo tempo, un
coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro
volte.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due
seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. -
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel
Settore Curva Furlan, intonato, al 22° minuto del primo tempo e al 27°
minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
PIOVANI EDOARDO (UNION BRESCIA) per avere, al 40° minuto del primo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in
quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per
protestare nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina
aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)
PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva
dall’area tecnica e protestava veementemente e platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER
SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al termine della gara,
tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso nello spogliatoio
occupato dalla propria squadra trattenendosi al suo interno per circa due
minuti e, dopo essere uscito, continuava a permanere all’interno dell’area
spogliatoi per altri dieci minuti, nonostante il provvedimento di inibizione
in corso di esecuzione (C.U. n. 30/DIV del 28.10.2025), in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
(inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc.
fed.).
COLLABORATORI/CONSULENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 1.000,00 DI AMMENDA
MASSIMO FERRERO (TERNANA) per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un
comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass,
sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti
all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori
della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area
spogliatoi e proferiva parole irriguardose nei loro confronti.
Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la
continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli
artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della
condotta (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO) per avere, al 45° minuto del secondo
tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per protestare
reiteratamente nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO) per avere, al 39° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta non corretta nei confronti di dei tesserati avversari in
quanto, dopo il provvedimento di espulsione nei confronti di un proprio
calciatore a seguito di una revisione FVS, proferiva frasi irriguardose nei
loro confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.
IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DIANA AIMO (UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI CARLO DOMENICO (GUBBIO)
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
TABBIANI LUCA (TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ONESTI MARCO (L.R. VICENZA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PALAZZARI LUCA (GUBBIO) per avere, al termine della gara, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a
quest’ultimo proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (panchina aggiuntiva).