Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9
Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 5, 6, 7 E 8 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI) per avere, al 3° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un
avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
BONACCHI CHRISTIAN (SIRACUSA) per avere, al 16° minuto del primo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un
avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CASTEGNARO LUIGI (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)
DE MARIA VINCENT (UNION BRESCIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)
MANFREDONIA MATTEO (PONTEDERA)
DI MUNNO ALESSANDRO (PRO PATRIA)
DIMARCO CHRISTIAN (PRO PATRIA)
CANDIANO MAIKO (SIRACUSA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)
CIANCI PIETRO (AREZZO)
CHIARELLO RICCARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SIMONETTO FEDERICO (ATALANTA U23)
MAIORINO PASQUALE (AZ PICERNO)
SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)
SINANI ISMET (BRA)
CORBARI ANDREA (CATANIA)
LUCIANI ALESSIO (CAVESE)
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN (COSENZA)
RICCIARDI MANUEL (COSENZA)
GOBETTI NICOLO (DOLOMITI BELLUNESI)
SACCANI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO (FOGGIA)
FRANZOLINI ANDREA (FORLÌ)
ALBORGHETTI MATTIA (GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
VACCA ALESSIO (JUVENTUS NEXT GEN)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO JOSE' (LECCO)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)
TOZZUOLO ALESSANDRO (PERUGIA)
D’ANDREA FILIPPO (PINETO)
POSTIGLIONE NICCOLO (PINETO)
BATTIMELLI GIUSEPPE (PONTEDERA)
IANESI SIMONE (PONTEDERA)
OKAKA CHUKA STEFANO (RAVENNA)
ROSSETTI MATTEO (RAVENNA)
RRAPAJ PAOLO (RAVENNA)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
GIORICO DANIELE (TORRES)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
FAGGIOLI ALESSANDRO (TRIESTINA)
MERCATI ALESSANDRO (UNION BRESCIA)
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
FANINI FEDERICO (VIRTUS VERONA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (VIS PESARO)
GARE DEL 5, 6, 7 E 8 DICEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
GARA PERUGIA – TERNANA DEL 7 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine all’esposto dei tesserati della Società Ternana relativo a quanto
accaduto, al termine della gara, ad un tesserato mentre si accingeva a
rientrare negli spogliatoi mediante l’ingresso nel tunnel posizionato sotto
la Curva Nord dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per
quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine all’accertamento dei
fatti segnalati per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
GARA GIUGLIANO – TEAM ALTAMURA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al 22°
minuto del secondo tempo, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto
tecnico al FVS messo a diposizione della società Giugliano, dispone la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale
ritenuta competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati ed alla
identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per
l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
GARA SIRACUSA – FOGGIA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al
termine della gara, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto stampa
della società Siracusa, dispone la trasmissione degli atti alla Procura
Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine alla
identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per
l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
SOCIETA'
AMMENDA € 2.500,00
SIRACUSA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa),
posizionati nel Settore Curva Ovest Anna, intonato, durante il minuto di
raccoglimento e per l’intera durata dello stesso, un coro offensivo nei
confronti delle Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del
primo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco,
senza conseguenze;
C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, per tutta la durata
della gara e al termine della stessa, numerose frasi gravemente offensive
nei confronti della Quaterna Arbitrale e, in particolare, nei confronti
dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere Sub C)
rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.300,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco senza
conseguenze;
2. nell’aver fatto esplodere, al 50° minuto della gara, un petardo nel
proprio Settore, senza conseguenze;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
esposto, dal 34° al 36° minuto della gara, uno striscione di circa 15 metri
non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerato che per la condotta sub A) non si sono verificate
conseguenze dannose. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
ASCOLI
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva
Nord Superiore, intonato:
1. al 57° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell'Ordine;
2. al 60° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti
di tifosi di altra società;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva
Nord Superiore e Inferiore, intonato, al termine della gara, un coro
offensivo e insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed.).
AUDACE CERIGNOLA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio
della gara di tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto
equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con
particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale,
r. c.c.).
CASERTANA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della
gara di tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto
equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con
particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale,
r. c.c.).
GUIDONIA MONTECELIO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di
tre minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva
necessario riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla
misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato,
all’inizio della gara, durante l’ingresso in campo delle squadre, numerosi
rotoli di carta all’interno del recinto di gioco, in particolare in
prossimità dell’area di rigore rendendo necessario l’intervento degli
addetti al campo per la rimozione del materiale;
B) per avere determinato, con la condotta sub A) il ritardo dell’inizio
della gara di circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la
condotta sub B), rilevato che, con riferimento alla condotta sub A), non si
sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardato inizio
della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(recidiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti
nell’avere danneggiato una delle porte dello spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., -
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna,
proferito, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra
avversaria, numerose frasi offensive e gravemente minacciose nei confronti
dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 1.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere)
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. IV
Ufficiale).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. una porta posta all’interno dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. -
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
CARPI per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore
Curva Ovest Locali, intonato, al 42° minuto del primo tempo e al termine
della gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto
in entrambe le circostanze per tre volte.Ritenuta la continuazione, misura
della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
LUMEZZANE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto
nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta
(r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
VOLUME LUIGI (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di
una revisione FVS si alzava dalla panchina e proferiva una frase
irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025
PICCIRILLO GIOVANNI (GIUGLIANO) per avere, al 4° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a
gioco in svolgimento, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area
tecnica per protestare nei suoi confronti; successivamente rientrato nella
propria area tecnica reiterava le proteste nei confronti della Quaterna
Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS
(r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).
ANTONINI MARCO (PINETO) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in
occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica arrivando quasi
all’altezza della linea di centrocampo e proferendo una frase irriguardosa
nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS.
BUFFA ANTONINO (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione
di una revisione FVS entrava nell’area di revisione e proferiva una frase
irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere in occasione di una revisione FVS.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MAMMARELLA CARLO (TERNANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo,
tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti del IV
Ufficiale in quanto:
1. ritardava la ripresa del gioco;
2. proferiva frasi ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
3. dopo il provvedimento di espulsione reiterava la condotta irriguardosa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 13 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE (VIS PESARO) per avere tenuto una condotta non corretta in
quanto, prima dell’inizio della gara e al termine della stessa, faceva
acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in
corso di esecuzione (C.U. n. 42/DIV del 2.12.2025), in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da
scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 16 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALA JACOPO (VIS PESARO) per avere tenuto una condotta non corretta in
quanto, al termine del primo tempo, faceva acceso nell’area spogliatoi
nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n.
37/DIV del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19
C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da
scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PORRACCHIO ANGELO (SALERNITANA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava
all’area di revisione, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TURATI MARCO (SIRACUSA)
A) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non
corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione
di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava all’area di
revisione proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne
l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una
condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale
in quanto:
1. sbatteva la card in suo possesso contro il terreno di gioco in segno di
dissenso e proferiva parole irriguardose nei confronti della Quaterna;
2. mentre si stava dirigendo verso l’uscita del terreno di gioco, sferrava
un violento calcio alla copertura del tunnel che conduce agli spogliatoi,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS
(r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SPINELLI FERNARDO (SIRACUSA) per avere, al 25° minuto del primo tempo,
tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto, in occasione di una revisione FVS, dapprima protestava nei
confronti dell’Arbitro e poi entrava sul terreno di gioco determinando un
clima di confusione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BIANCHESSI ALESSANDRO (LIVORNO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, dopo essersi alzato
dalla panchina, si avvicinava al IV Ufficiale e gli mostrava l’immagine di
un episodio sul cellulare contestando l’operato dell’Arbitro e proferendo
nei suoi confronti frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una
sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
GARAU PIERPAOLO (TORRES) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto
usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo nei loro
confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al 9° minuto del primo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della squadra
arbitrale in quanto si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica
protestando platealmente rivolgendo gesti offensivi all’Arbitro e proferendo
frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO) per avere tenuto una condotta non corretta in
quanto, al termine del primo tempo, faceva acceso nell’area spogliatoi
nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n.
37/DIV del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19
C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
INDIVERI GIOVANNI (CASARANO)
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CELIA MARCO (SALERNITANA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione
di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di
revisione, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in
essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGHI RINALDO (SIRACUSA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
RIZZO PAOLO (MONOPOLI)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
NERI DANIEL (RAVENNA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in
occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva
dall’area tecnica protestando platealmente e proferendo una frase
irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS
(panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTEI LUCA (AREZZO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla
panchina aggiuntiva entrando in area tecnica e proferendo nei suoi confronti
frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
TALIA ALESSIO (NOVARA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva
intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES) per avere, al 36° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in
quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo nei
loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 9 GENNAIO 2026
NOCERINO ROBERTO (GIUGLIANO)
A) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, mentre si trovava sul campo
per destinazione in occasione di una revisione FVS, tenuto una condotta
irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si
avvicinava proferendo frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per
contestarne l’operato;
B) dopo essere stato allontanato, reiterava la propria condotta irriguardosa
e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale proferendo ulteriori frasi
gravemente ingiuriose e minacciose nei suoi confronti e di tutta la Quaterna
Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (ivi compresa la gravità della condotta posta in
essere in occasione di una revisione) e il ruolo di SLO ricoperto dal SIG.
NOCERINO (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale, r. proc.
fed.).