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SQUALIFICATI |
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l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE MANZI CLAUDIO MANZI (MONOPOLI) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, toccava il pallone, colpiva con i tacchetti la testa dell’avversario (il quale a sua volta cercava di colpire di testa il pallone) e così gli provocava un taglio alla testa, rendendo necessario l’intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che il calciatore colpito ha potuto proseguire la gara e dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA) per avere, al termine della gara, durante i saluti a centrocampo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava puntando il dito nella sua direzione e proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. TOFFANIN FRANCESCO (VIRTUS VERONA) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE PARKER SEAN (LECCO) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DIONISI FEDERICO (LIVORNO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato di Lega, in quanto: 1. mentre si trovava sugli scalini che dal terreno di gioco conducono al corridoio che porta agli spogliatoi, proferiva parole irrispettose nei confronti del Delegato di Lega che lo aveva invitato a rientrare negli spogliatoi al fine di evitare di rispondere alle contestazioni da parte dei tifosi; 2. dopo essere stato allontanato da due componenti della propria squadra che lo invitavano a calmarsi, si svincolava dalla loro presa, ritornava indietro e proferiva nuovamente parole irrispettose nei confronti del Delegato di Lega, reiterando il medesimo comportamento mentre i due componenti della propria squadra lo allontanavano. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ivi comprese le scuse porte dal SIG. DIONISI, ritenuta la continuazione, considerato il ruolo di capitano della squadra rivestito dal SIG. DIONISI, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
RIGHETTI SAMUELE (AREZZO) Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: SOCIETA' AMMENDA € 3.000,00 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. durante la gara, due fumogeni all’interno del settore avversario, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose nonostante l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). UNION BRESCIA A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 588 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 25° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza e minaccioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte; 2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sette volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha 84/448 comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti nell’aver: 1. lanciato, prima dell’inizio della gara, otto fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso, durante la gara, otto fumogeni nel recinto di gioco e, al 46° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. divelto e danneggiato, cinquanta seggiolini posti nel Settore loro riservato uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e tre nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A) punto 2), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 1.000,00 SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 20° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, durante la gara, cinque confezioni di Caffè Borghetti vuote e un accendino di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato, sedici seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 600,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 96° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). 84/449 SORRENTO A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 31 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 7° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 500,00 SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell’aver dato, al termine della gara, un calcio alla porta dello spogliatoio loro riservato provocandone la rottura. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 200,00 CASERTANA per avere i suoi sostenitori (circa il 50% dei 541 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 64° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., (r. proc. fed.). AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20% dei 313 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 63° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA MAGONI OSCAR (RENATE) per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina 84/450 aggiuntiva e provocava gli stessi. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva). INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2026 CUTOLO ANIELLO (AREZZO) per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale). INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 APRILE 2026 VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, protestava platealmente proferendo frasi di dissenso nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AGOSTINONE GIUSEPPE (ASCOLI) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l’Arbitro si avvicinava al monitor, entrava sul terreno di gioco agitando la card FVS in aria e proferiva parole gravemente minacciose nei loro confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale). SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) DI CARLO DOMENICO (GUBBIO) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva, non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto: 1. a gioco fermo, pronunciava a voce alta numerose espressioni blasfeme in segno di protesta nei loro confronti; 2. calciava con molta forza una bottiglietta d’acqua lungo la linea laterale, senza colpire nessuno. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 84/451 1, lett. a), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n. 1, supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA INDIVERI GIOVANNI (CASARANO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l’area tecnica con atteggiamento provocatorio nei suoi confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA GIAMPIERETTI FLAVIO (AREZZO) per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale). |
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