Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e
dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8
settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le
seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in
occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AREZZO, CATANIA,
CROTONE, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO, L.R. VICENZA, POTENZA, SIRACUSA,
TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.
25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di
altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non
particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra
indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma
1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al
comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.800,00
CROTONE
per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva
Sud, intonato:
1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei
confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in
applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo
gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a
porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della
categoria arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e la particolare riprovevolezza della condotta sub 1) e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
COSENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del
primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura
della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore
Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e
insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto
consecutivamente per circa due minuti;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord
esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti
e per tutta la durata del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c.).
LIVORNO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva
Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere
lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un petardo di lieve intensità nel
recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze. Misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r.
c.c.).
AMMENDA € 100,00
PERUGIA
per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, esposto,
per circa un minuto, uno striscione di circa otto metri non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati
i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti, nell’avere acceso, al 1° minuto del primo
tempo, cinque fumogeni all’interno del Settore Curva Nord determinando, con
tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto, in attesa che
tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della
gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 30 SETTEMBRE 2025
CUTOLO ANIELLO (AREZZO) per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di
una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente rivolgendogli un
gesto offensivo per contestarne l’operato. Misura della sanzione in
applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla
qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
ZOCCHI MORENO GINO (TRENTO) per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto
una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava
dalla panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica e protestava
veementemente e platealmente proferendo parole irriguardose nei suoi
confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in
quanto, a seguito di una revisione FVS, esce dalla propria area tecnica
proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2025
PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE) per avere, al 28° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in
quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti
per contestarne l’operato e, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava
la condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale proferendo
parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma
2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CANGI FRANCESCO (PIANESE) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un
comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in
quanto, nonostante i numerosi inviti a mantenere la calma, continuava a
discutere a voce alta con quest’ultimo. Ritenuta la continuazione misura e
irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,
r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2025
BONZANINI ENRICO (CARPI) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto
un comportamento non corretto nei confronti del tesserato Sig. DI SANTO
GIUSEPPE, in quanto, proferiva parole irriguardose nei suoi confronti
provocando la reazione di quest’ultimo. Misura e irrogazione della sanzione
in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8
settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO) per avere, al 14° minuto del secondo
tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco,
entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello
stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione
degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della
condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze
lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della
condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti.
MILESI LUCA (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 24° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti
esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura
della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.,
valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte,
che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e,
dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il
polpaccio dell’avversario con i tacchetti (r. Arbitrale, supplemento r.
Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIRON MAXIME FRANCOIS (TRAPANI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un
avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione
in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CORRADINI FRANCESCO (PONTEDERA)
BRENTAN MICHAEL (TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)
GUNDUZ TEOMAN (TRIESTINA)