SQUALIFICATI 

2025 / 2026

 
    
   

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AREZZO, CATANIA, CROTONE, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO, L.R. VICENZA, POTENZA, SIRACUSA, TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.800,00
CROTONE
per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della categoria arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta sub 1) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
COSENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente per circa due minuti;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la durata del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LIVORNO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un petardo di lieve intensità nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
PERUGIA
per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, esposto, per circa un minuto, uno striscione di circa otto metri non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’avere acceso, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni all’interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2025

CUTOLO ANIELLO (AREZZO) per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente rivolgendogli un gesto offensivo per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
ZOCCHI MORENO GINO (TRENTO) per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica e protestava veementemente e platealmente proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, esce dalla propria area tecnica proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2025
PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato e, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava la condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CANGI FRANCESCO (PIANESE) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nonostante i numerosi inviti a mantenere la calma, continuava a discutere a voce alta con quest’ultimo. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2025
BONZANINI ENRICO (CARPI) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato Sig. DI SANTO GIUSEPPE, in quanto, proferiva parole irriguardose nei suoi confronti provocando la reazione di quest’ultimo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

 

 

 

 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti.

MILESI LUCA (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il polpaccio dell’avversario con i tacchetti (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIRON MAXIME FRANCOIS (TRAPANI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CORRADINI FRANCESCO (PONTEDERA)
BRENTAN MICHAEL (TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)
GUNDUZ TEOMAN (TRIESTINA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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