Il Giudice Sportivo Dott.
Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella
seduta del 26 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che
di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione
delle gare di andata delle Semifinali i sostenitori delle
Società AUDACE CERIGNOLA, L.R. VICENZA, PESCARA e TERNANA,
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e
26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei
confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari,
ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29,
comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non
adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori,
posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul
terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto
sintetico;
2. lanciato, al 4° minuto del primo tempo e al 10° minuto
del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco così
provocando la bruciatura del manto sintetico;
3. lanciato, al 42° minuto del primo tempo e al 4° minuto
del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni nel recinto di
gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 15° minuto del primo tempo, al 5° e al 10°
minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni sul
terreno di gioco, senza conseguenze; 5. lanciato, prima
dell’inizio del secondo tempo e al 27° minuto del secondo
tempo, due bottigliette da mezzo litro semipiene sul terreno
di gioco, senza conseguenze;
6. lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, due monetine e
un pezzo di asta di bandiera in plastica (della dimensione
di circa 20 cm) nel recinto di gioco, che colpivano tre
steward mentre invitavano i tifosi arrampicati sulla
recinzione a scendere, senza conseguenze;
7. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
8. danneggiato alcuni elementi degli spalti loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti
sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in
quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per
l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi,
rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori
rispetto al ferimento dei tre Steward e alla bruciatura del
manto erboso) che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerate le misure previste e poste in essere
in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica,
obbligo di risarcimento danni se richiesto)
AMMENDA € 1.200,00
TERNANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, due
fumogeni sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura
del manto erboso; 2. prima dell’inizio della gara, un
petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, esposto, qualche minuto
prima dell’inizio della gara e fino all’8° minuto del primo
tempo, una bandiera di circa 2 metri per 1 metro, non
autorizzata.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto
alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica,
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA
per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel
Settore Curva Sud, intonato un coro durante il minuto di
raccoglimento, disposto dalla FIGC. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale
è stato intonato il coro e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI
AMMENDA
LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA) per avere, al 40° minuto del
secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto, nonostante i
ripetuti richiami, si alzava dalla panchina aggiuntiva e
protestava veementemente nei suoi confronti rincorrendolo
per alcuni metri per contestarne l’operato. Misura della
sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA
AMMONIZIONE
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
DELLA MORTE MATTEO (L.R. VICENZA)
MEROLA DAVIDE (PESCARA)
ALOI SALVATORE (TERNANA)
CASASOLA TIAGO MATIAS (TERNANA)